LO STATUTO

Articolo 1- Denominazione e sede

E’ costituita una Associazione Sportiva ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile denominata “Circolo della Vela Associazione Sportiva Dilettantistica”
La società ha sede legale in Bisceglie a Largo Porta di Mare, 9

Articolo 2 – Scopi

  1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita della associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
  2. Essa, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento della medesima attività, l’attività agonistica a carattere dilettantistico, la formazione e la preparazione nella disciplina sportiva della vela e di altre discipline sportive.
    Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare. Il sodalizio potrà altresì svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
    Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
  3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; essa dovrà avvalersi prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
  4. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttiva del CONI, nonché allo Statuto e al Regolamento della Federazione Italiana Vela e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti dovessero adottare a Suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti Enti dovessero prendere nelle vertenze di carattere tecnico e/o disciplinare attinenti all’attività sportiva.
  5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Ente di Promozione Sportiva e/o Federali relative all’organizzazione o alla gestione, nonché allo svolgimento dell’attività velica, delle Società o Associazioni affiliate.
  6. L’Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nelle assemblee federali.

Articolo 3 – Durata

  1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4- Domanda di ammissione

  1. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotate di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
  2. Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
  3. La domanda di ammissione a socio potrà essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo e la sua efficacia decorre solo in seguito alla formale approvazione da parte dello stesso organo; nel caso di diniego all’accoglimento, che dovrà essere sempre motivato, è possibile proporre appello all’Assemblea Generale.
  4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà legale e, quindi, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e ne risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  5. La quota associativa di ammissione dovrà essere versata a seguito della comunicazione di ammissione a socio. La quota associativa è personale, non è trasferibile a terzi, non è rivalutabile e non è rimborsabile.
  6. L’Associazione dovrà tesserare alla F.I.V. tutti i propri soci che pratichino l’attività velica o ricoprano cariche elettive in seno all’Associazione, nonché tutti i soggetti per i quali lo Statuto Federale richiede il tesseramento.

Articolo 5- Diritti e doveri dei soci.

  1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo; tale diritto verrà acquisito automaticamente dal socio minore alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al co. 2 del successivo art. 13.
  3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organo.
  4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Decadenza dei soci.

  1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

a- dimissioni volontarie;

b- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;

c- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;

d- scioglimento dell’Associazione, come regolato dall’art. 25 del presente statuto.

  1. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c del precedente comma, rimane sospeso fino alla decisione dell’assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà a una disamina degli addebiti.
  2. L’associato radiato non può essere più riammesso.
  3. I soci decaduti ai sensi delle lettere a e b dei comma 1 che precede, sono tenuti all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in corso, previa accettazione di nuova istanza.

Articolo 7 – Organi sociali.

Gli organi sociali sono:

a- l’Assemblea generale dei soci;

b- il Consiglio direttivo.

Articolo 8 – Convocazione e funzionamento dell’Assemblea.

  1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione, è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta la universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell’assemblea straordinaria può essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la
    metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno; in tal caso la indizione dell’assemblea è atto dovuto del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
  2. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
  3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei soci legittimamente intervenuti all’assemblea e eletto dalla maggioranza dei presenti.
  4. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
  5. L’assistenza di un segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un notaio.
  6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati e pubblicato sul sito web della Associazione.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l’elenco degli associati che avranno diritto al voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
  2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria.

  1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà almeno quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o sms. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  2. L’assemblea deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno due volte l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto consuntivo, e prima della fine di ogni esercizio sociale, per l’esame ed approvazione del piano preventivo di gestione.
  3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi
    dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 1.

Articolo 11 – Assemblea straordinaria.

  1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione dell’avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax,telegramma o sms. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: – approvazione e modificazione dello statuto sociale;
    – atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
    – designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione;
    – scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 – Validità assembleare.

  1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
    2.L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo.

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari variabile da tre a sette componenti determinato, di volta in volta dall’assemblea dei soci ed eletti dall’assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni anche di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
  2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione Italiana Vela in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei
    casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.
  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atto a garantirne la massima diffusione, e attraverso il sito web dell’Associazione.

Articolo 14 – Dimissioni.

  1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti ottenuti dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi dovrà essere convocata senza ritardo, l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Articolo 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppurese ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri senza formalità.

Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. a)deliberare sulle domande di ammissione a soci;
  2. b)redigere il rendiconto da sottoporre all’assemblea;
  3. c)indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta l’anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 8 co.1;
  4. d)redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  5. e)adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci i quali potranno impugnarli davanti all’assemblea;
  6. f)attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Articolo 17 – Il Presidente.

Il Presidente è eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

Articolo 18 – Il Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 – Il Segretario.

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei registri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Il rendiconto.

  1. Il rendiconto dell’Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all’approvazione assembleare, deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
  2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve presentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
  3. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Articolo 21- Anno sociale.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 – Patrimonio.

I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

Articolo 23 – Sezioni.

L’assemblea nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio perseguire gli scopi sociali.

Articolo 24 – Clausola compromissoria.

Tutte le controversie, escluse quanto previsto dal precedente articolo 16, insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport presso il CONI. …

Articolo 25 – Scioglimento.

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i ¾ degli associati aventi diritto al voto, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno i ¾ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe; così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente ad oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno i ¾ dei soci aventi diritto al voto, con esclusione delle deleghe.
  2. L’assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione delibererà in merito alla destinazione del residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela a cui l’associazione chiederà di essere affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

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